Guardia di Finanza: concorso per 1.030 Allievi Marescialli.

Concorso Guardia di Finanza SottotenentiNuovo bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.030 Allievi Marescialli al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2021/2022.

Posti a concorso

I 1.030 posti di Allievi Marescialli saranno così ripartiti: [sociallocker id=12790]

A) n. 983 sono destinati al contingente ordinario di cui:
– n. 14 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
– n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

B) n. 47 sono destinati al contingente di mare di cui:
– n. 15 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC);
– n. 13 per la specializzazione “nocchiere” (NCH);
– n. 16 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM);
– n. 3 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

Requisiti

I principali requisiti di ammissione al concorso. Possono partecipare alle selezioni le seguenti categorie:

a) Gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della Guardia di Finanza che:

  • non abbiano superato il giorno del compimento del 35° anno di età;
  • non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
  • se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
  • non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  • non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare […];
  • non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in aspettativa;
  • non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

b) I cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

  • abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età;
  • abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
  • godano dei diritti civili e politici;
  • non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
  • non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
    alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

Tutti i candidati devono possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2020/2021.

Tutti i requisiti sono dettagliatamente elencati nell’art. n. 2 del bando.

Scadenza

E’ possibile candidarsi on line entro le ore 12,00 del 20 maggio 2021.

Prove d’esame

Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti prove d’esame e accertamenti:

– prova scritta di preselezione, consistente in questionario a risposta multipla di cultura generale;
– prova di efficienza fisica;
– accertamento dell’idoneità psico-fisica;
– accertamento dell’idoneità attitudinale;
– prova orale;
– valutazione dei titoli.

Bando di concorso

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione delle materie delle prove d’esame e le modalità di candidatura on line, è disponibile sul sito internet della Guardia di Finanza www.gdf.gov.it, sezione “Concorsi“.

Fonte: Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 31 del 20-4-2021

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